Art. 1.

      1. Le storiche contrade di Siena, quali persone giuridiche pubbliche di antico diritto, svolgono tradizionalmente finalità sociali di mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturale e organizzano le attività istituzionali, come previsto dai rispettivi statuti e, sotto la vigilanza del comune di Siena, le manifestazioni relative allo svolgimento dei Palii secondo gli usi e le secolari tradizioni che caratterizzano la comunità senese.
      2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, le prestazioni offerte dai singoli contradaioli, anche da quelli chiamati a ricoprire le cariche previste da ciascuno statuto o regolamento delle storiche contrade, sono volontarie, gratuite e vengono svolte nell'antico e superiore interesse di ciascuna storica contrada e della intera comunità senese.
      3. Le storiche contrade di Siena, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, sono organizzazioni senza fine di lucro e come tali sono equiparate agli effetti tributari alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o agli enti pubblici territoriali.